Art. 2.
(Protezione contro
le scariche atmosferiche).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, è obbligatoria la verifica della necessità di installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa specifica emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), da parte di soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 108 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, che non possono essere considerati autoprotetti dalle scariche atmosferiche secondo la normativa specifica emanata dal CEI, sono obbligatorie la progettazione e l'installazione di idonei sistemi di protezione da parte di soggetti abilitati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      3. Tutti gli edifici di cui all'articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere sottoposti a verifica, al fine di accertare la necessità di installazione di un impianto di protezione

 

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contro le scariche atmosferiche, entro un anno dalla medesima data e, qualora privi di tali sistemi di protezione, devono essere adeguati alle norme del presente articolo entro cinque anni dalla medesima data di entrata in vigore.